Sentenza della Corte Costituzionale (n.19/2009) che riconosce, al figlio convivente di persona con handicap grave (art. 3, co.3, L. 104/1992), il diritto a fruire di un congedo straordinario dal lavoro per un periodo massimo di due anni in modo frazionato o continuativo ed è interamente retribuito.
Detto congedo dal lavoro può essere fruito una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa del familiare che assiste il malato.
Prima di questa sentenza, il congedo biennale retribuito (art. 42, D. lgs. 151/2001 ) era riconosciuto al coniuge o al genitore della persona con handicap grave oppure (ma solo in caso di decesso od inabilità dei genitori) ad un fratello o sorella convivente.
La Corte Costituzionale ha esteso il diritto in esame anche al figlio convivente nel caso in cui non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Questo significa che il figlio di una persona malata di cancro (cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità) potrà assistere il proprio caro assentandosi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato fino a due anni conservando la retribuzione ed il posto di lavoro.
" P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale."
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