La legge n. 114 del 11 agosto 2014 (conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 c.d. decreto semplificazione) ha introdotto, con l'articolo 25 “Semplificazione per i soggetti con invalidità”, rilevanti novità di sicuro interesse anche per i malati oncologici.

 

Visite di revisione e temporanea proroga dei benefici giuridico-economici (art. 25, co.6 bis)

Tra le varie innovazioni, una tra le più interessanti riguarda lo stato di invalidità civile e di handicap riconosciuto come “rivedibile” dopo un periodo di tempo definito, ad es. uno o due anni, come spesso accade per il malato oncologico. Prima della legge 114/2014, anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione, i benefici economici, giuridici e fiscali (pensioni, assegni, indennità, permessi e congedi lavorativi, agevolazioni fiscali) connessi alla disabilità temporanea decadevano salvo poi essere ripristinati a seguito della visita di revisione, con ben noti e dolenti ritardi.
L'articolo 25, co. 6 bis, della legge 114/2014, prevede che sia compito dell'INPS di convocare a visita di revisione l'interessato e stabilisce, in favore della persona malata, la proroga dei diritti connessi allo stato di invalidità/handicap precedentemente accertato fino alla revisione.


Conversione indennità di frequenza e di accompagnamento per neo-maggiorenni (art. 25, co.5 e 6)

Come è noto, al compimento del diciottesimo anno di età l’indennità di frequenza cessa di essere erogata ed è necessario presentare una nuova domanda all’INPS per le prestazioni di invalidità civile. La legge 114/2014 ha previsto che, se la domanda di accertamento dello stato invalidante è presentata nei sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, le prestazioni economiche per invalidità civile spettanti ai maggiorenni vengano provvisoriamente erogate al neo-maggiorenne in attesa della visita.
Per i minorenni già titolari di indennità di accompagnamento, invece, grazie all'art. 25, co. 6 L.114/2014, non è più richiesto un ulteriore accertamento sanitario dopo il compimento della maggiore età e, pertanto, l'indennità di accompagnamento continua ad essere erogata automaticamente.


Certificato provvisorio di handicap grave e agevolazioni lavorative: congedi e permessi (art. 25, co. 4)

Come noto, il verbale della commissione ASL/INPS che accerta lo stato di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) è il presupposto necessario per usufruire delle agevolazioni lavorative (permessi mensili e congedi biennali retribuiti).
Nonostante la tempistica accelerata dalla legge 80/2006 in favore dei malati oncologici, non di rado il verbale non viene consegnato in tempi accettabili all'interessato con evidente compromissione dei diritti. Il 4° comma dell'art. 25 Legge 114/2014, ha stabilito che la commissione ASL, subito dopo la visita, può rilasciare un certificato “provvisorio” che ha efficacia immediata ai fini del godimento dei benefici connessi allo stato di invalidità e di handicap (sia per i permessi che per i congedi sul lavoro) ma che diventerà definitivo solo dopo la convalida del centro medico legale INPS territorialmente competente, il quale può anche sospenderne gli effetti e decidere di convocare a visita l’interessato. Il verbale ‘definitivo’, invece, sarà poi inviato telematicamente all’interessato dopo la convalida da parte dell’INPS.


Esonero dalla visita di rivedibilità per le patologie stabilizzate o ingravescenti (art. 25, co. 8)

Altra novità importante riguarda la c.d. “rivedibilità” ovvero la ripetizione delle visite di accertamento per le persone che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili. La questione era già stata disciplinata dalla L. 80/2006 che, per evitare il ripetersi di visite inutili prevedeva che: “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”.
L'ottavo comma dell’articolo 25, L. 114/2014 ha abrogato la parte della norma che ne limitava il campo di applicazione e, pertanto, d'ora in poi l’esonero dalla revisione riguarderà tutte le patologie stabilizzate o ingravescenti e non solo quelle che hanno dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Quindi, anche nei casi di malattia oncologica stabilizzata o ingravescente (già indicati nel Decreto 2/8/2007 del Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministro della Salute), gli interessati non dovrebbero essere sottoposti a visita di revisione.


Da due a sei farmaci prescrivibili dal medico di famiglia, purchè in uso da almeno 6 mesi

I malati oncologici che hanno diritto all'esenzione per patologia (cod. 048) rientrano tra le categorie di malati cronici in favore delle quali è intervenuto il c.d. decreto semplificazione convertito in legge114/2014.
L'art. 26 "Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche" ha stabilito, infatti, che la validità delle prescrizioni farmaceutiche per i malati cronici è aumentata da 60 a 180 giorni e che il medico di famiglia, inoltre, può prescrivere farmaci fino a sei pezzi per ricetta (invece che solo due), purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.

 

A cura di Elisabetta Iannelli
Segretario Generale FAVO