Il primo gennaio 2010 è partita la riforma della procedura di accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e della disabilità introdotta dall’art. 20 del decreto anticrisi (D.L. 78 del 1° luglio 2009 convertito in legge dalla L. 102 del 3 agosto 2009) con cui sono state accolte e tradotte in norme molte delle istanze del volontariato oncologico.
Alla giornata del malato celebratasi a Taranto nel maggio 2009 la Favo aveva segnalato alle istituzioni la grave disparità territoriale di accesso ai trattamenti assistenziali INPS causata anche dalle difformità di procedura e dalla molteplicità di enti coinvolti nel processo di accertamento, verifica e erogazione dei benefici connessi all’invalidità civile ed all’handicap. Ritardi e disparità inaccettabili e persistenti nonostante l’esistenza della legge 80 del 2006 contenente la norma (introdotta su istanza di FAVO ed in particolare di AIMaC) che prevede che l’accertamento della disabilità dei malati oncologici debba avvenire entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
Con la messa a regime dell’art. 20 della L. 102/2009 (resa operativa dalla circolare INPS n. 131 del 28 dicembre 2009), molti problemi potranno essere superati, poiché l’Inps svolgerà un ruolo centrale nel sistema dell'invalidità civile, con conseguente ottimizzazione delle risorse, abbreviazione dei tempi di conclusione della procedura e parità di trattamento su tutto il territorio nazionale. L’INPS sarà presente in ogni stadio dell'iter dalla presentazione della domanda all’erogazione dei benefici assistenziali.
Queste le novità che sono partite il 1° gennaio 2010.
La domanda per l’accertamento dell’invalidità civile dovrà essere presentata direttamente all'Inps (e non più alla ASL territorialmente competente). A tal fine è stata realizzata un'applicazione ("Invalidità Civile 2010" - InvCiv2010), disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it) ed accessibile solo agli utenti muniti di PIN, le cui modalità di assegnazione sono descritte nel sito dell'Inps.
La richiesta di accertamento dello stato di invalidità si articola in due fasi: la compilazione digitale del certificato sanitario e la presentazione telematica della domanda all'INPS.
Il primo atto che costituisce il fascicolo sanitario elettronico (FSE) della persona che intende sottoporsi all’accertamento dello stato di invalidità, è il certificato sanitario compilato online sul sito dell’INPS dal medico di medicina generale o dallo specialista (ad es. oncologo medico). Completata l'acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente; sulla ricevuta è presente il numero del certificato, che il cittadino dovrà riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti. Il medico provvede, inoltre, a rilasciare il certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà esibire all'atto della visita.
Contestualmente al certificato medico e comunque non oltre 30 giorni, deve essere compilata, sempre online, la domanda di accertamento che va abbinata al certificato. Il cittadino può presentare la domanda direttamente ovvero tramite il Patronato o le Associazioni di categoria dei disabili, tra cui la FAVO, in corso di accreditamento.
A questo punto il sistema consente l’inoltro per via telematica ed in tempo reale dell’istanza all’INPS cui segue la notifica di ricezione, il numero di protocollo informatico e, successivamente, i riferimenti della convocazione a visita (luogo, data e orario).
Tutto il processo amministrativo e sanitario, nonché lo stato di lavorazione della domanda successivamente alla conclusione della fase sanitaria, è consultabile dal cittadino o dagli Enti di patronato direttamente sul sito INPS attraverso un PIN rilasciato dall'Istituto. Per ottenere il PIN il cittadino potrà farne richiesta telefonando al Contact Center Inps (803164) o direttamente sul sito dell'Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria).
Un’altra importante novità procedurale riguarda la composizione delle commissioni mediche ASL che, nella fase di accertamento sanitario, sono integrate da un medico dell’INPS.
I verbali sono redatti in formato elettronico e vengono inviati agli interessati a conclusione dell’iter sanitario.
Nei casi in cui l’accertamento sanitario si concluda con giudizio unanime dalla Commissione Medica, si procede all’immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di ridurre al massimo i tempi di concessione della prestazione economica ove prevista.
Negli altri casi, qualora l’accertamento si concluda con giudizio a maggioranza da parte della Commissione Medica, la procedura viene sospesa per consentire l’esame della documentazione sanitaria in atti e l’eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, i tempi dell’eventuale concessione non supereranno i 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
In ogni caso, la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio dei verbali e ha, comunque, facoltà di sottoporre l’istante a ulteriori accertamenti (documentali o con invito a nuova visita) anche successivamente all’invio del verbale.Avverso il mancato od erroneo riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio dinanzi al Tribunale territorialmente competente entro 180 giorni – a pena di decadenza – dalla notifica del verbale. La recente normativa indica l’Inps come unico legittimato passivo nell’ambito del contenzioso giudiziario.
Avv. Elisabetta Iannelli
Segretario Generale FAVO
Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia
Vice Presidente AIMaC
Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici