INPS Hermes


Progetto invalidità civile

Direzione Centrale delle Prestazioni

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Oggetto: Art. 6co. 3bis L. 9 marzo 2006 n. 80


La legge del 9 marzo 2006 n.80 (pubblicata su G.U. n.59 dell'11.3.2006) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10.1.2006 n.4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamentodella pubblica amministrazione, ha aggiunto, all'art.6 di detto decreto, il comma 3bis.

La nuova disposizione prevede che "l'accertamento dell'invalidità civile ovvero l'handicap, riguardantesoggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art.1 della legge 15 ottobre 1990, n.295, ovvero all'art.4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti".

Appare chiaro quindi che l'art.6 co.3bis della L.80/2006 - limitatamente ai soggetti affetti da patologie oncologiche - ha voluto imprimere maggiore speditezza all'iter amministrativo, nell'esigenza - avvertita dal legislatore - di offrire a tale particolare categoria un più veloce canale per l'erogazione delle prestazioni, in presenza di tutti gli altri requisiti.

Alla luce di quanto stabilito e fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all'eventuale sospensione dei relativi effetti, le Sedi nelle Regioni in cui l'Istituto è delegato all'esercizio del potere concessorio in materia di prestazioni relative all'invalidità civile, ricevuti gli stessi e prima di dare seguito alla liquidazione delle provvidenze, avranno cura di verificare l'adempimento di tale invio ai sensi dell'art.6 co.3bis della L.80/2006.

Ove la motivazione dell'invio non fosse esplicita, non potendo le Sedi entrare nel merito del merito degli accertamenti sanitari effettuati, deducendo se la patologia rientri o meno nell'inter di cui al citato art.6 co.3bis, detti verbali dovranno essere restituiti o se ne dovrà chiedere l'integrazione.

Dovrà procedersi analogamente, in materia di concessione dei benefici previsti dalla legge n.104/1992 ed in tale caso, discendendo l'immediata esecutività da espressa previsione di legge , non dovrà essere richiesta la dichiarazione liberatoria prevista dalla circolare n.32/2006 (le cui disposizioni, eccettuato tale aspetto, conservano piena efficacia). Anche in questo caso il provvedimento concessorio conserva natura provvisoria e di ciò le comunicazioni di accoglimento inviate agli utenti recheranno precisa menzione della riserva di recupero delle prestazioni erogate nell'ipotesi che in sede di Commissioni di verifica non venga confermata l'incapacità lavorativa.

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