Con circolare n. 149 del 28 dicembre 2012, allegato n.2, la Direzione Centrale delle Prestazioni INPS, dott. Nori, ha aggiornato gli importi delle provvidenze per gli invalidi civili e i limiti di reddito previsti per avere diritto alle relative prestazioni assistenziali per l'anno 2013:
- Pensione per gli invalidi civili totali per l'anno 2013 è pari a euro 275,87 mensili (13 mensilità) con limite di reddito annuo personale non superiore a euro 16.127,30.
- Assegno per gli invalidi civili parziali anno 2013, euro 275,87 mensili (13 mensilità) con limite di reddito annuo personale non superiore a euro 4.738,63.
- Indennità di frequenza per minori anno 2013, (erogata per la durata delle cure o la frequenza del corso) euro 275,87 mensili con limite di reddito annuo personale non superiore a euro 4.738,63.
- Indennità di accompagnamento anno 2013, euro 499,27 mensili (12 mensilità). Non c’è alcun limite di reddito.
Ma, attenzione, la circolare 149/2012 introduceva una novità preoccupante ed illegittima poiché prevedeva che a partire dal 2013 i pensionati con invalidità TOTALE (e non gli invalidi parziali) se coniugati, avrebbero rischiato di perdere la pensione INPS poiché il tetto reddituale per aver diritto alla prestazione indicato nella circolare sarebbe stato quello "coniugale" e non più quello personale!
La questione ha provocato un'immediata reazione delle associazioni dei disabili e dei malati e anche noi della Favo abbiamo segnalato all'INPS la grave e ingiusta innovazione.
Il Ministro Fornero, ritenute rilevanti e, evidentemente, fondate le segnalazioni (giunte dalle associazioni ed anche dai sindacati), ha ufficialmente chiesto al presidente dell'INPS Mastrapasqua di non applicare la circolare incriminata. La notizia è stata riportata su diversi quotidiani (Corriere della Sera, Il Giornale, La Stampa) e ampiamente anche sul web.
Il limite indicato nella circolare 149/2012, che si basa sui redditi "coniugali" dell'invalido, presenta diversi profili di illegittimità: viene introdotto da un provvedimento amministrativo e non da una legge dello Stato; è evidentemente discriminatorio rispetto alla disciplina prevista per gli invalidi parziali (limite di reddito personale e non coniugale); è incostituzionale e discriminatorio perché penalizza i coniugi rispetto alle famiglie di fatto o rispetto ad altri nuclei familiari ove non vi sia un coniuge vivente (ad es. l'invalido-vedovo che convive con i figli percettori di reddito o il figlio invalido totale che convive con i genitori percettori di reddito).
E notizia di oggi che l'NPS con il messaggio n.717 de 14/1/2013 http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%20717%20del%2014-01-2013.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
ha accolto l'invito del Ministro ed ha disposto la immediata sospensione della circolare 149/2012 nella parte relativa ai limiti reddituali per gli invalidi civili totali. Il reddito di riferimento per la pensione di inabilità rimane, pertanto, quello personale dell'invalido.
Ci auguriamo che dopo la giusta sospensione, la disposizione venga definitivamente ritirata.