Sono passati sette anni da quando la FAVO ottenne dall'allora Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione on. Brunetta la prima circolare con la quale furono forniti chiarimenti in ordine alle fasce di reperibilità in caso di malattia per i lavoratori malati oncologici durante il periodo di cura della patologia.
La circolare 1/2009 e il successivo DM 206/2009 firmate dal Ministro Brunetta, però, risolvevano solo in parte i problemi causati da una sorta di detenzione domiciliare per quei “fannulloni” dei malati di cancro (come provocatoriamente li definimmo per smuovere le acque) poiché se il tumore, ahimè, non fa differenze di alcun genere, a fare la differenza discriminante per il malato ci pensa il tipo di lavoro: subordinato o autonomo, pubblico o privato.
I provvedimenti ministeriali del 2009 riguardano, però, solo i dipendenti del pubblico impiego e così è stato fino ad oggi.
L'esigenza di fasce di reperibilità in malattia dovrebbe essere soddisfatta, in caso di patologie gravi con cure salvavita dalle, spesso numerose, certificazioni mediche che il lavoratore è in grado di produrre e produce nel momento in cui non può lavorare per ragioni di salute, cosa che giustifica, evidentemente, l'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa.
Le patologie gravi curate con le c.d. terapie salvavita, sono stra-documentate e il medico fiscale non può certo cambiare con una semplice visita a domicilio la realtà dei fatti e, ove mai non dovesse trovare il lavoratore a casa, quest'ultimo non avrebbe difficoltà (se non quelle legate alla perdita di tempo per soddisfare la burocrazia) a dimostrare per tabulas il proprio stato di malattia reale.
I lavoratori malati di cancro sono tutti uguali o così dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro tutelate dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali.
I ministri Poletti e Lorenzin hanno firmato il decreto interministeriale Welfare-Sanità di attuazione dell'art. 25 del D. Lgs.14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione (sic!) delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 - GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 entrato in vigore dal 24/09/2015) ed ora è definita la disciplina dell'esenzione dalle fasce di reperibilità per i lavoratori privati affetti da malattie gravi che richiedono terapie salvavita o affetti da stati patologici invalidanti (con invalidità civile superiore al 67%).
Purtroppo nulla è previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che sono malati di cancro, e gli altri in analoga condizione di grave malattia, che continueranno a sentirsi costretti agli arresti domiciliari per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia!
Rimane, quindi, il problema dei lavoratori autonomi che come il buon ragionier Fantozzi hanno appena finito di rallegrarsi per aver visto riconosciuto anche loro il diritto alla (seppur minima) indennità di malattia ma che, non essendo lavoratori subordinati né pubblici e né privati, non potranno invocare nessuna norma anche regolamentare che li esenti dall'attendere pazientemente a casa la visita del medico fiscale...
Certamente è stata eliminata un'ingiusta disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati affetti da gravi malattie e questa è una buona notizia, speriamo che arrivi al più presto un chiarimento normativo anche per tutti gli altri malati lavoratori.
13 gennaio 2016
Avv. Elisabetta Iannelli
Segretario Generale FAVO
Per approfondire:
Leggi il decreto interministeriale di attuazione dell'art. 25 del D. Lgs. 151/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Rassegna stampa:
Leggi la news riportata su Corriere della Sera, Quotidiano Sanità, Health Desk