Un diritto in più, un serio problema in meno per le oltre 300 mila persone che ogni anno in Italia si ammalano di cancro. Infatti, con l’approvazione definitiva dal Consiglio dei ministri del decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 23 del collegato lavoro (legge 4 novembre 2010, n.183) relativo alla “delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”, sollecitato per lungo tempo dall’Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMaC), i malati di cancro ottengono il riconoscimento di un nuovo diritto: curarsi mantenendo la retribuzione e la possibilità di affrontare con serenità le fasi critiche della malattia.
A sancirlo è l’art. 7 del decreto che va così a colmare una lacuna legislativa che abbandonava a se stesse 2 milioni di persone che in Italia combattono il cancro. Fino ad ora, infatti, chi veniva colpito dal tumore, con invalidità riconosciuta superiore al 50%, nel momento in cui si assentava per le cure oltre al periodo previsto dal contratto di lavoro perdeva la retribuzione. Da ora in poi non sarà più così: grazie all’impegno di AIMaC, è stata fatta chiarezza e soprattutto giustizia. I lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento potranno fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. La disposizione di legge, inoltre, chiarisce che durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. In più, il decreto sancisce che la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta, risulti espressamente dalla domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica. Un passaggio importante inserito nell’articolo 7 del dlgs riguarda il regime giuridico perché si riconosce che tale congedo non rientra nel periodo di comporto. E questo vuol dire in sostanza che il posto di lavoro è tutelato per un lasso di tempo più lungo. "È un vero successo di AIMaC – dichiara la vice presidente Elisabetta Iannelli - che ha a lungo inseguito questo obiettivo”. “Un risultato – continua - che rappresenta il cambiamento epocale in quanto incide sulla qualità della vita del malato, migliorando le condizioni di tutela per i 2 milioni di cittadini che ogni giorno combattono il cancro e che convivono con questa malattia assistiti con amore e dedizione dai loro cari”.
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La notizia ripresa da Aiomnews
Le Agenzie di Stampa:
TUMORI:ASSOCIAZIONE,CONGEDO RETRIBUITO DI UN MESE PER MALATI RIGUARDA BUONA PARTE DELLE 2 MLN PERSONE CHE COMBATTONO CANCRO
(ANSA) - ROMA, 17 GIU - I malati di cancro potranno usufruire di un congedo retribuito per un periodo massimo di 30 giorni l'anno. E' una delle novita' - informa l'Associazione italiana malati cancro parenti e amici (Aimac) - previste dal decreto legislativo, previsto dal collegato Lavoro, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri e relativo al riordino della normativa in materia di congedi. Potranno beneficiare del permesso, fruibile anche in materia frazionata e retribuito secondo il regime economico delle assenze per malattia, "i lavoratori invalidi civili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50%". "In questa categoria – sottolinea Elisabetta Iannelli, presidente dell'Aimac - rientra la maggior parte dei 2 milioni di italiani malati di cancro e tutti i 300 mila nuovi malati che si registrano ogni anno. Sia i malati acuti che quelli che hanno cronicizzato la malattia hanno infatti un'invalidita' dal 75% in su, mentre chi e' guarito non puo' ovviamente beneficiare del congedo".
Si tratta di un grande cambiamento rispetto al passato, sottolinea l'Aimac, che "va a colmare una lacuna legislativa che abbandonava a se stessi i malati. Fino ad ora, infatti, chi veniva colpito dal tumore, con invalidita' riconosciuta superiore al 50%, nel momento in cui si assentava per le cure oltre al periodo previsto dal contratto di lavoro perdeva la retribuzione". (ANSA).
TUMORI: AIMAC, RICONOSCIUTO DIRITTO RETRIBUZIONE DURANTE CURE
(AGI) - Roma, 17 giu. - "Un diritto in piu', un serio problema in meno per le oltre 300.000 persone che ogni anno in Italia si ammalano di cancro". E' quanto scrive in una nota l'Associazione italiana malati di cancro (Aimac) in riferimento all'approvazione definitiva dal Consiglio dei ministri del decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 23 del collegato lavoro (legge 4 novembre 2010, n.183), relativo alla 'delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi', "sollecitato per lungo tempo dall'Aimac, con cui i malati di cancro ottengono il riconoscimento di un nuovo diritto: curarsi mantenendo la retribuzione e la possibilita' di affrontare con serenita' le fasi critiche della malattia".
"A sancirlo - continua Aimac - e' l'art. 7 del decreto che va cosi' a colmare una lacuna legislativa che abbandonava a se stesse 2 milioni di persone che in Italia combattono il cancro. Fino a ora, infatti, chi veniva colpito dal tumore, con invalidita' riconosciuta superiore al 50%, nel momento in cui si assentava per le cure oltre al periodo previsto dal contratto di lavoro perdeva la retribuzione. Da ora in poi non sara' piu' cosi': grazie all'impegno di Aimac, e' stata fatta chiarezza e soprattutto giustizia. I lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento potranno fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. La disposizione di legge, inoltre, chiarisce che durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. In piu', il decreto sancisce che la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta, risulti espressamente dalla domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica. Un passaggio importante inserito nell'articolo 7 del dlgs riguarda il regime giuridico perche' si riconosce che tale congedo non rientra nel periodo di comporto. E questo vuol dire in sostanza che il posto di lavoro e' tutelato per un lasso di tempo piu' lungo".
"E' un vero successo di Aimac - dichiara la vicepresidente Elisabetta Iannelli - che ha a lungo inseguito questo obiettivo. Un risultato - continua - che rappresenta il cambiamento epocale in quanto incide sulla qualita' della vita del malato, migliorando le condizioni di tutela per i 2 milioni di cittadini che ogni giorno combattono il cancro e che convivono con questa malattia assistiti con amore e dedizione dai loro cari". (AGI)
(ASCA) - Roma, 17 giu - ''Un diritto in piu', un serio problema in meno per le oltre 300 mila persone che ogni anno in Italia si ammalano di cancro. Infatti, con l'approvazione definitiva dal Consiglio dei ministri del decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 23 del collegato lavoro (legge 4 novembre 2010, n.183) relativo alla ''delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi'', i malati di cancro ottengono il diritto di curarsi mantenendo la retribuzione e la possibilita' di affrontare con serenita' le fasi critiche della malattia''. Lo rende noto l'Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMaC), che da tempo si batte per ottenere l'approvazione delle nuove norme. Fino ad oggi, infatti, chi veniva colpito dal tumore, con invalidita' riconosciuta superiore al 50%, nel momento in cui si assentava per le cure oltre al periodo previsto dal contratto di lavoro perdeva la
retribuzione. Da oggi, i lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento potranno fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
La disposizione di legge, inoltre, chiarisce che durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. In piu', il decreto sancisce che la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta, risulti espressamente dalla domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica. Un passaggio importante inserito nell'articolo 7 del dlgs riguarda il regime giuridico perche' si riconosce che tale congedo non rientra nel periodo di comporto. E questo vuol dire in sostanza che il posto di lavoro e' tutelato per un lasso di tempo piu' lungo.